È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2025 n. 301 la L. 30.12.2025 n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, in vigore dal 01.01.2026
Revisione della disciplina IRPEF
È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:
- Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie
- Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici
- I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi
Disciplina sulle locazioni brevi
A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).
A seguito delle modifiche introdotte:
- L’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile
- Al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%
- Dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d’impresa
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus), ristrutturazione edilizia e sismabonus è prorogata anche per l’anno 2026 l’aliquota generale di detrazione al 36%, l’aliquota agevolata al 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
È prorogato anche per il 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Condizioni di accesso al regime forfettario
È esteso all’anno 2026 l’aumento da 30.000 euro a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfettario.
Disposizioni in materia di criptovalute
L’aliquota ordinaria di tassazione delle plusvalenze relative alle criptoattività passa dal 26% al 33% come previsto dalla manovra per il 2025.
Si applica l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. A tal fine, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso del relativo valore nominale.
Tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Dal periodo d’imposta 2026, le plusvalenze sui beni d’impresa non possono più concorrere a tassazione in modo frazionato, mediante la rateizzazione in 5 periodi d’imposta.
Le plusvalenze realizzate per le cessioni di aziende o rami d’azienda possono essere rateizzate fino a un massimo di 5 periodi di imposta se, possedute per un periodo non inferiore a 3 anni.
Inasprita la tassazione dei dividendi
Per le distribuzioni di utile e riserve deliberate dal 1° gennaio, il regime di esclusione da tassazione del 95% dei dividendi diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 89 del TUIR.
Corrispondente modifica al regime dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali.
In assenza del requisito di partecipazione “minima” i dividendi sono tassati integralmente.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e IVA o, derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.
L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a definire i carichi definibili. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Liquidazione automatizzata IVA se manca la dichiarazione
L’agenzia delle entrate entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione. Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari.
Compensazioni orizzontali: la soglia si abbassa a 50.000 euro
Si rafforza il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: il limite alla possibilità di utilizzare compensazione imposte di natura diversa scende da 100.000 a 50.000 euro per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è aumentata dal 18% al 21%.
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli stati membri dell’unione europea o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 01.01.2026 al 30.09.2028.
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, il suddetto limite annuo è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.
Collegamento web tra strumenti di pagamento e software
Deve essere garantito il collegamento via web tra i registratori telematici e gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici. C’è quindi in capo agli esercenti un obbligo di collegamento, memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
Il tasso legale d’interesse scende dal 2% all’1,6%
Il tasso legale d’interesse viene ridotto all’1,6% nel 2026. È la terza riduzione consecutiva dopo il balzo al 5% registrato nel 2023. Il tasso legale viene utilizzato quando le norme civilistiche prevedono la maturazione d’interessi, ma anche per calcolare gli interessi dovuti – a livello fiscale – in caso di ravvedimento operoso.
Vi ricordiamo che i nostri collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

