L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito una guida inerente alla Rottamazione–quinquies, introdotta dalla L. n. 199/2025 che, si ricorda permette di beneficiare dello stralcio delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
La Rottamazione–quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- Imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali
- Contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
- Sanzioni amministrative irrogate, per violazione del Codice della strada
Sempre a condizione che rientrino nelle casistiche di cui sopra, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
- Delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze
- Della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate
Sono ESCLUSI dalla nuova Rottamazione i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione–quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza la prima, la seconda e la terza rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026, dalla quarta alla 54esima rata rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 per concludere al 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
La Rottamazione–quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
- Della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026)
- Di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale
In caso di inefficacia della Rottamazione–quinquies, la legge prevede che:
- I versamenti effettuati siano considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute
- Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione
- I carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973
La domanda di adesione può essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2026.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione–quinquies:
- Non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive
- Non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo
- Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili” NON sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Infine, sempre a seguito della presentazione della domanda di adesione e sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione–quinquies sono sospesi:
- I termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda
- Fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione–quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una comunicazione di:
- Accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione–quinquies, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione
- Eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione–quinquies
Accedendo alla propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile già da ora avviare la procedura per la presentazione della domanda, cliccando nell’area “definizione agevolata”.
Poiché non si è a conoscenza delle specifiche situazioni debitorie dei singoli contribuenti, per valutare la possibilità di adesione sarà necessario prendere un appuntamento in studio.
Vi ricordiamo che i nostri collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni

